Ecco le decisioni del giudice sportivo in merito alla 31a giornata di Serie B:
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
DUNCAN Joseph Alfred (Livorno): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA
MUROLO Michele (Juve Stabia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Settima sanzione); per avere, al termine della gara, con atteggiamento minaccioso ed intimidatorio, rivolto ad un Assistente ed al Quarto Ufficiale espressione ingiuriosa stringendo ad entrambi la mano con forza; infrazione rilevata anche dal collaboratore della Procura federale.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BARDI Francesco (Novara): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).
BIANCHI Tommaso (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
BOTTA Stefano (Ternana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
LEGATI Elia (Padova): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
MBAKOGU Jerry (Juve Stabia): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).
PERNA Armando (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
SEFEROVIC Haris (Novara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
ZECCHIN Gianpietro (Varese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
DIRIGENTI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BINI Alessandro (Livorno): per avere, al 29° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato, platealmente l’operato di un Assistente rivolgendogli un’espressione offensiva; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
SOCIETA’
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. VERONA per aver suoi sostenitori rivolto, nel corso della gara ad un calciatore avversario, ed al termine della stessa a tutta la squadra avversaria, cori costituenti espressione di discriminazione razziale; per avere inoltre, al 7° del secondo tempo, lanciato due bengala nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere a) e b) e comma 2 CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 7.000,00 : alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, del 32° del secondo tempo, intonato un coro costituente espressione di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza; recidiva specifica.
Ammenda di € 7.000,00 : alla Soc. PADOVA per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, intonato un coro costituente espressione di discriminazione territoriale; sanzione attenuata ex art. 13 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza; recidiva specifica.
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