Serie B, ecco le decisioni del giudice sportivo

Il Giudice Sportivo avv. Gianfranco Valente, assistito da Mario De Luca e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione dell’ 8 maggio 2012, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

COMUNICATO UFFICIALE N. 113 DELL’ 8 MAGGIO 2012113/324
1) SERIE BWIN
Gare del 6-7 maggio 2012 – Diciottesima giornata ritorno
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:
Gara Soc. GUBBIO – Soc. JUVE STABIA

Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione (fax delle ore 9.49 odierne) ex art. 35 – co. 1.3, CGS, circa la pronuncia, al 6° del primo tempo, dal calciatore Diego Falcinelli (Soc. Juve Stabia), di espressione blasfema; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che, nelle circostanze indicate, il calciatore Falcinelli, in occasione di un calcio d’angolo ed in atto di riprendere la propria posizione di giuoco, proferiva imprecazione; dall’esame del documento audiovisivo, peraltro, e dalla lettura labiale, non è dato rilevare elementi atti a qualificare, con prova certa e nell’esclusione di ogni ragionevole dubbio, la pronuncia di espressione blasfema rilevante ex art. 19 – n. 3 bis, CGS;
P.Q.M. delibera non adottare alcun provvedimento sanzionatorio nei confronti del calciatore Diego Falcinelli (Soc. Juve Stabia) in merito alla segnalazione del Procuratore federale.

a) SOCIETA’
Il Giudice Sportivo premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della Diciottesima giornata ritorno sostenitori della Società Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 – n. 3, CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti della nominata Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13 – n. 1 – lett. a) b) ed e), CGS, con efficacia esimente, delibera non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti di tale Società in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.113/325

Ammenda di € 1.750,00 : alla Soc. VERONA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di circa 3 minuti, onde consentire ad un proprio calciatore di regolarizzare l’equipaggiamento; recidiva specifica reiterata.

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. BARI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di circa 3 minuti; recidiva specifica reiterata.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
SANSONE Nicola Domenico (Crotone): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Ottava sanzione); per avere, al 35° del secondo tempo, all’atto della notifica del provvedimento disciplinare, indirizzato all’Arbitro espressioni offensive.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
POLENTA MUSETTI Diego Fabiano (Bari): per avere, al 49° del secondo tempo, indirizzato all’Arbitro espressione irriguardosa.
POMPEU DA SILVA Ronaldo (Grosseto): per avere, al 16° del secondo tempo, rivolto all’arbitro espressione ingiuriosa.

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
CEPPITELLI Luca (Bari): per avere, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, indirizzato agli Ufficiali di gara addebiti di parzialità; infrazione rilevata da un Assistente.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE
CALDIROLA Luca (Brescia): per comportamento non regolamentare in campo (Seconda sanzione); per avere, al termine della gara ed al rientro negli spogliatoi, rivolto agli Ufficiali di gara ironica locuzione; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00
MBAKOGU Jerry (Juve Stabia): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quarta sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ANANIA Luca (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
BARILLA’ Antonino (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
BENEDETTI Simone (Gubbio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Dodicesima sanzione).
BERNACCI Marco (Livorno): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).
CRIMI Marco (Grosseto): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Dodicesima sanzione).
CUFFA Claudio Matias (Padova): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
DE VITIS Alessandro (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
GARCIA Renan (Sampdoria): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).
ITALIANO Vincenzo (Padova): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
PARISI Alessandro (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
VIVES Giuseppe (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.000,00
BUDEL Alessandro (Brescia): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Sesta sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
BETTANIN Paulo Sergio (Livorno)

AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
BELARDI Emanuele (Reggina)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (UNDICESIMA SANZIONE)
SCHIAVON Eros (Cittadella)

AMMONIZIONE
NONA SANZIONE
ABBATE Matteo (Verona)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)
BENTIVOGLIO Simone (Padova)
FREDDI Gianluca (Reggina)

SESTA SANZIONE
BIANCHI Tommaso (Sassuolo)
PAOLUCCI Andrea (Cittadella)
TOGNI Romulo Eugenio (Pescara)

QUINTA SANZIONE
ABRUZZESE Giuseppe (Crotone)
CORREIA PEDRO Guerreiro (Crotone)
SCIACCA Francesco Fabio (Grosseto)
STOIAN Adrian Marius (Bari)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
SCHIATTARELLA Pasquale (Livorno)

SECONDA SANZIONE
CANGI Francesco (Verona)
FRANCO Michele (Padova)
MEGGIORINI Riccardo (Torino)

PRIMA SANZIONE
CECCARELLI Tommaso (Juve Stabia)
ROSSI Fausto (Brescia)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)
ZITO Antonio (Juve Stabia)

AMMONIZIONE
QUINTA SANZIONE
VASS Adam (Brescia)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
BARDI Francesco (Livorno)

SECONDA SANZIONE
CORDAZ Alex (Cittadella)

c) ALLENATORI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
TORRENTE Vincenzo (Bari): perchè, al 28° del primo tempo, pur richiamato, rivolgeva all’Arbitro locuzioni irriguardose; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.000,00
BERGODI Cristiano (Modena): per avere, al 41° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale; recidiva.
GALLUZZO Giuseppe (Crotone): per avere, al 22° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale; recidiva.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA
BOCCAFOGLI Fabrizio (Livorno): per avere, al 26° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale colpendo con pugni la copertura della propria panchina; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

d) DIRIGENTI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
PIOVANI Edoardo (Brescia): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto al Quarto Ufficiale espressione ironica ed addebiti di parzialità.

AMMONIZIONE
RAMACCI Luciano (Gubbio): perché, al 40° del secondo tempo, si introduceva arbitrariamente sul terreno di giuoco.

e) OPERATORI SANITARI
SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

SMARGIASSI Francesco (Bari): perché, al termine della gara, dapprima rivolgeva all’Arbitro clamorose espressioni irriguardose poi indirizzava al Direttore di gara locuzioni intimidatorie ed oltraggiose; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.