DECISIONI GIUDICE SPORTIVO –
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. BARI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere omesso di impedire, all’8° del secondo tempo, l’ingresso sul terreno di giuoco di un proprio tifoso che causava la momentanea sospensione della gara.
Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso alcuni bengala nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, al 49° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
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