AVELLINO SERIE B Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:
1) sig. TACCONE Walter, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore della Società U.S. Avellino 1912 s.r.l.;
2) sig. TACCONE Massimiliano, Consigliere e legale rappresentante pro-tempore della Società U.S. Avellino 1912 s.r.l.: per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 1) del C.U. 367/A del 26 aprile 2016 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Serie B 2016/2017, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 24 giugno 2016, gli importi di cui ai debiti scaduti alla data del 31 marzo 2016 nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, dovuti per acquisizioni internazionali dei calciatori a titolo definitivo e temporaneo e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data del 31 marzo 2016 dovuti nei confronti di società affiliate a Federazioni estere sopra indicati. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
• la Società U.S. AVELLINO 1912 s.r.l.: per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.: a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. Taccone Walter, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore della Società U.S. Avellino 1912 s.r.l., dal sig. Taccone Massimiliano, Consigliere e legale rappresentante pro-tempore della Società U.S. Avellino 1912 s.r.l.; per la violazione dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 1) del C.U. 367/A del 26 aprile 2016 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Serie B 2016/2017: a titolo di responsabilità propria, per non aver corrisposto, entro il 24 giugno 2016, gli importi di cui ai debiti scaduti alla data del 31 marzo 2016 nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, dovuti per acquisizioni internazionali dei calciatori a titolo definitivo e temporaneo e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data del 31 marzo 2016 dovuti nei confronti di società affiliate a Federazioni estere sopra indicati”
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