SERIE B Il Giudice Sportivo della Serie B ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35 1.3) CGS (mail delle ore 12.02 del 14 marzo 2016) circa la condotta tenuta al 33° del secondo tempo dal calciatore Davide Moro (Soc. Salernitana), consistente nella pronuncia di un’espressione blasfema;
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale
Osserva: le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, il calciatore amaranto, uscendo dal terreno di giuoco, esternava il proprio disappunto, ma la “lettura labiale” non consente di esprimere un sicuro giudizio, nell’esclusione di ogni ragionevole dubbio, circa il contenuto blasfemo dell’espressione proferita
P.Q.M. delibera di non sanzione il calciatore Davide Moro (Soc. Salernitana) in riferimento alla segnalazione del Procuratore federale
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