Serie Bwin ecco le decisioni del giudice sportivo

Ecco le decisioni del giudice sportivo relative alla 6a giornata di Serie B:

a) SOCIETA’

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quarta giornata andata sostenitori delle Società Brescia e Padova hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. GROSSETO per avere suoi sostenitori, al 43° del primo tempo, intonato un breve coro costituente espressione di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza; recidiva specifica.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere un petardo e acceso alcuni fumogeni; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GORZEGNO Marco (Juve Stabia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo

OKAKA CHUKA Stefano (Spezia): per avere, al 44° del secondo tempo, in un contrasto di giuoco aereo, colpito al volto un avversario, allargando le braccia in modo non regolamentare

RIZZO Giuseppe (Reggina): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco