Il Giudice Sportivo CALCIATORI NON ESPULSI PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO AMMONIZIONE AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE) AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE) SECONDA SANZIONE PRIMA SANZIONE SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA AMMONIZIONE CON DIFFIDA
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della Sesta giornata ritorno sostenitori delle Società Brescia e Pescara hanno, in violazione della normativa di cui all’art 12 – n 3, CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle nominate Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13 – n. 1 – lett. a) b) ed e), CGS, con efficacia esimente,
delibera non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti di tali Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
QUINTA SANZIONE
IMMOBILE Ciro (Pescara)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (UNDICESIMA SANZIONE)
CASCIONE Emmanuel (Pescara)
NONA SANZIONE
D’ALESSANDRO Matteo (Reggina)
PEDERZOLI Alex (Ascoli)
MISSIROLI Simone (Sassuolo)
RAGUSA Antonino (Reggina)
BASSOLI Alessandro (Modena)
DE VITIS Alessandro (Modena)
NARDINI Riccardo (Modena)
NWANKWO Obiora (Gubbio)
RICCHI Paolo (Modena)
c) ALLENATORI
MANCINI Francesco (Pescara): per avere, al termine della gara, rivolto all’Arbitro locuzione ingiuriosa.
CANGELOSI Vincenzo (Pescara): per avere, al 36° del secondo tempo, censurato platealmente l’operato arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.